IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito dei criteri generali nazionali, provvede alla formazione e alla gestione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale. 2. L'anagrafe ha lo scopo di garantire il corretto uso del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e a contributo pubblico e di acquisire in modo sistematicamente aggiornato le conoscenze sugli utenti e sugli alloggi da utilizzare per le attivita' normative e programmatorie del settore, nonche' di contribuire alla formazione dell'anagrafe stessa su base nazionale.