IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.   La  Regione,  nell'ambito  dei  criteri  generali  nazionali,
provvede alla formazione e alla gestione dell'anagrafe dell'utenza  e
del patrimonio dell'edilizia residenziale.
   2.  L'anagrafe  ha  lo  scopo  di  garantire  il  corretto uso del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e a contributo  pubblico
e  di  acquisire  in  modo  sistematicamente aggiornato le conoscenze
sugli utenti e sugli alloggi da utilizzare per le attivita' normative
e programmatorie del settore, nonche' di contribuire alla  formazione
dell'anagrafe stessa su base nazionale.